CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
Art. 1- CONTRATTO:
Il presente ordine è da considerarsi irrevocabile da parte del
committente perchè costituisce contratto perfetto ed inderogabile,
ma non impegnarà la venditrice se non espressamente accettato
per iscritto dai suoi legali rappresentanti. Qualsiasi accordo, da chiunque
ed in qualsiasi tempo intervenuto, non vincolerà la venditrice
ne potrà esserele opposto se non espressamente controfirmato
dalla predette persone.
In ogni caso, qualora l'ordinazione venga disdetta o la merce non venga
ritirata come da Art. 2 d, il compratore dovrà pagare alla ditta
venditrice, espressamente per tale titolo e salva la risarcibilità
del danno ulteriore, un importo pari al 40% (quaranta per cento) del
prezzo di vendita a titolo di penale, giusta l'art.1382 c.c. In caso
di forza maggiore è in facoltà della ditta venditrice
di annullare il presente contratto senza alcun diritto, neppure di risarcimento
di danni, a favore del compratore.
Il contratto si intenderà risolto a facoltá della venditrice
di dirtto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1456
cc nel caso in cui l’acquirente violi gli obblighi specificati
nel contratto di compravendita, ovvero non adempia anche ad una sola
delle seguenti obbligazioni:
a) in caso di mancato o ritardato ritiro della merce entro 15 (quindici)
gg dal suo approntamento
b) in caso di mancato o ritardato pagemtno del prezzo di vendita
c) in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero di assoggettamento
ad una delle altre procedure concorsuali, ovvero di mutamento nelle
condizioni patrimoniali dell’acquirente ex art. 1461 cc In tali
casi la venditrice ha la facoltá di trattenere a titolo di parziale
risarcimento dei danni gli importi già versati dell’acquirente,
oltre alla falcotà di pretendere la restitzione delle macchine
fornite.
Le tasse, le imposte e gli altri oneri diretti o indiretti presenti
o futuri aventi comunque relazione con il contratto con la sua registrazione
o con il bene che ne è oggetto sono sempre a carico dell’acquirente,
comprese le spese relative al patto di riservato dominio, al acquisto
di moduli per cambiali.
Art. 2 - TEMPO E
LUOGO DI CONSEGNA
a) I termini di consegna pattuiti devono sempre intendersi approssimativi
e l’acquirente rinuncia sin da ora alla risoluzione del contratto
e a qualsiasi ulteriore indennizzo nel caso di ritardata consegna.
b) Il cliente si impegna a prendere in consegna la merce oggetto del
contratto non appena messa a sua disposizione assumendosi le eventuali
spese e indennità correlate ai ritardi nella presa in consegna.
c) Trascorsi 7 (sette) giorni dalla messa a disposizione della merce
senza che l’acquirente abbia provveduto al ritiro della stessa
decorreranno i termini di pagamento.
d) Il mancato ritiro della merce entro 15 (quindici) giorni dalla messa
a disposizione e/o il mancato pagamento entro i termini pattuiti determineranno
la facoltà della venditrice di dichiarare con effetto immediato
il contratto risolto di diritto per inadempimento, nonchè di
trattenere la caparra versata fermo ed impregiudicato ogni diritto di
penale salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
e) La merce è sempre resa franco stabilimento del costruttore
della merce oppure se espressamente dichiarato franco sede della venditrice
caricata su camion, anche se le spese del trasporto sono a carico della
venditrice. L’imballo, calcolato al costo, è a carico dell’acquirente.
. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se spedita
"franco arrivo".
Art. 3 CAPARRA CONFIRMATORIA:
Gli eventuali acconti versati dall’acquirente al momento della
conclusione del contratto si devono intendere versati a titolo di caparra
confirmatoria e come tali verranno trattenuti dalla venditrice ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1385 cc in caso di inadempimento da
parte dell’acquirente. Se inadempiente è invece la venditrice
che ha ricevuto la caparra confirmatoria l’altra parte può
esigere soltanto la caparra versata maggiorata degli interessi legali.
Art. 4 MODALITÁ
DI PAGAMENTO
a) Anteriormente alla consegna della merce, indipendentemente dal fatto
che le spese di trasporto siano a carico della venditrice
b) In caso di pagamento dilazionato l’acquirente si impegna a
consegnare alla venditrice al pronto del materiale i titoli di credito
(pagherò cambiari e/o tratte accettate) debitamente sottoscritti.
c) In caso di pagamento a mezzo leasing, la parte acquirente si impegna
a stipulare il contratto di leasing con una società di primaria
importanza. Ai sensi dell’art 1510 codice civile la consegna e
il collaudo del bene saranno effettuati presso la sede del costruttore
oppure se espressamente dichiarato presso la sede della venditrice.
Presso la sede della venditrice verranno altresì perfezionati
tutti i documenti necessari a quest’ultima per ottenere il pagamento
da parte della società di leasing. Il pagamento dovrà
avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della società
di leasing di idonea documentazione completata in ogni sua parte. L’eventuale
carico da parte della venditrice delle spese di trasporto del bene non
comporta alcuna modifica al luogo di consegna e collaudo di cui sopra.
Art. 5 - PATTO DI RISERVATO DOMINO – RISERVA DI PROPRIETÁ
– INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE – SOVE ET REPETE
I contratti di vendita a rate si intendono stipulati con riserva di
proprietà. Il compratore acquistaerà la proprietà
della merce col pagemtno integrale del prezzo. L’acquirente si
impegna a non trasferire le macchine, gli impianti e attrezzature dal
luogo di consegna senza previo consenso scritto rilasciato dalla venditrice,
in ongi caso la venditrice si riserva la facoltà di trascrivere
il patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1524 cc ai fini
dell’opponibilità dell’opponibilità della
riserva di propiretà nei confronti dei terzi acquirenti. Si richiamano
comunque le disposizioni di cui agli art. 1523 e segg cc.
Fino all'integrale
pagamento del prezzo la merce rimane di proprietà della ditta
venditrice ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 1523 e segg.
c.c.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ed in genere nel
caso di inosservanza o violazione di una delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'acquirente, questi decadrà dal beneficio del termine
e pertanto la venditrice avrà diritto di richiedere l'immediato
pagamento dell'intera somma dovutale con gli interessi di mora e le
spese, oppure di ritenere risolto di diritto il presente contratto per
colpa del compratore con l'obbligo per quest'ultimo di immediata restituzione,
a propria cura e spese, dei beini forniti in perfetto stato di conservazione
e senza anormali deterioramenti,restando a carico del compratore ogni
guasto e ogni deterioramento.
Le somme giá ricevute dalla venditrice, qualunque sia il loro
ammontare, verranno trattenute dalla stessa venditrice a titolo di noleggio
ed uso del macchinario ed anche come compenso e penalità anticipatamente
stabilite a carico dell'acquirente.Nessuna eccezione potrà opporre
il compratore al fine di evitare o ritardare il pagamento.
Art. 6 - CARATTERISTICHE
DELLA MERCE E DENUNZIA DEI VIZI GARANZIA.
I dati e le caratteristiche indicati nei cataloghi, listini ed illustrazioni
della ditta venditrice hanno un carattere puramente informativo e non
impegnativo.
Le denunzie di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. devono essere portate
a conoscenza della ditta venditrice entro il termine di decadenza di
otto giorni, nelle forme indicate dagli artt. 137 e segg. c.p.c.
Sono esclusi dalla garanzia i guasti derivanti dal logoramento naturale
ovvero da trascuratezza o imperizia nell'uso e nella manutenzione dei
macchinari. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i guasti dell'impianto
elettrico, i guasti o difetti dei cuscinetti, ed in genere tutto ciò
che non forma oggetto di garanzia da parte della casa costruttrice.
E'esclusa altresi la manodopera per qualsiasi intervento.
La venditrice grantierà in condizioni normali di uso e di esercizio
il regloare funzionamento dei prodotti per 6 (sei) mesi dalla data della
consegna, intendendosi tale garanzia limitata all’obbligo per
la venditrice di sostituire gratuitamento quelle parti che a giudizio
della venditrice risuteranno difettose fatta eccezione per le parti
di normale usura e le parti elettriche, mentre il costo del trasporto
e la manodopera per la riparazione saranno a carico dell’acquirente.
Oltre i limiti della suddetta granzia resta pertanto esclusa la possiblità
da parte dell’acquirente di chiedere, la risolzione del contratto
con espressa rinunzia sin d’ora a pretedere qualisvoglia risarciemnto
di eventuali danni. L’acquirente decade dalla granzia se il difetto
è ricollegabile per rapporto causale con: -riparazioni eseguite,
successivamente alla vendita, da aziende diverse dalla venditrice –
montaggio di pezzi e/o parti il cui impiego non risulta approvato dalla
venditrice: - modifiche delle merci fornite eseguite da terzi successivamente
alla vendita: mancata ottemperanza alle prescrizioni per l’uso
e la manuutenzione delle macchine secondo le indicazioni contenute nel
libretto istruzione di uso e manuntenzione o delle specifiche fornite
dalla venditrice naturale usura dei comonenti, trattamento negligente,
eccessive sollecitazioni e comunque per cause estranee al processo produttivo.
Le parti sostituite passano nella disponbilità della venditrice.
Art. 7 - LEGGE APPLICABILE
E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
Per ogni controversia le parti eleggono come unico inderogabile ed esclusivo
Foro competente quello di Bolzano anche in caso di pagamento a mezzo
cambiali e/o assegni.
Luogo realizzabile
di tutti doveri che seguono questo contratto é senza eccezione
la sede del fornitore.