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    Home > Condizioni di vendita  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1- CONTRATTO:
Il presente ordine è da considerarsi irrevocabile da parte del committente perchè costituisce contratto perfetto ed inderogabile, ma non impegnarà la venditrice se non espressamente accettato per iscritto dai suoi legali rappresentanti. Qualsiasi accordo, da chiunque ed in qualsiasi tempo intervenuto, non vincolerà la venditrice ne potrà esserele opposto se non espressamente controfirmato dalla predette persone.
In ogni caso, qualora l'ordinazione venga disdetta o la merce non venga ritirata come da Art. 2 d, il compratore dovrà pagare alla ditta venditrice, espressamente per tale titolo e salva la risarcibilità del danno ulteriore, un importo pari al 40% (quaranta per cento) del prezzo di vendita a titolo di penale, giusta l'art.1382 c.c. In caso di forza maggiore è in facoltà della ditta venditrice di annullare il presente contratto senza alcun diritto, neppure di risarcimento di danni, a favore del compratore.
Il contratto si intenderà risolto a facoltá della venditrice di dirtto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1456 cc nel caso in cui l’acquirente violi gli obblighi specificati nel contratto di compravendita, ovvero non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni:
a) in caso di mancato o ritardato ritiro della merce entro 15 (quindici) gg dal suo approntamento
b) in caso di mancato o ritardato pagemtno del prezzo di vendita
c) in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero di assoggettamento ad una delle altre procedure concorsuali, ovvero di mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’acquirente ex art. 1461 cc In tali casi la venditrice ha la facoltá di trattenere a titolo di parziale risarcimento dei danni gli importi già versati dell’acquirente, oltre alla falcotà di pretendere la restitzione delle macchine fornite.
Le tasse, le imposte e gli altri oneri diretti o indiretti presenti o futuri aventi comunque relazione con il contratto con la sua registrazione o con il bene che ne è oggetto sono sempre a carico dell’acquirente, comprese le spese relative al patto di riservato dominio, al acquisto di moduli per cambiali.

Art. 2 - TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA
a) I termini di consegna pattuiti devono sempre intendersi approssimativi e l’acquirente rinuncia sin da ora alla risoluzione del contratto e a qualsiasi ulteriore indennizzo nel caso di ritardata consegna.
b) Il cliente si impegna a prendere in consegna la merce oggetto del contratto non appena messa a sua disposizione assumendosi le eventuali spese e indennità correlate ai ritardi nella presa in consegna.
c) Trascorsi 7 (sette) giorni dalla messa a disposizione della merce senza che l’acquirente abbia provveduto al ritiro della stessa decorreranno i termini di pagamento.
d) Il mancato ritiro della merce entro 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione e/o il mancato pagamento entro i termini pattuiti determineranno la facoltà della venditrice di dichiarare con effetto immediato il contratto risolto di diritto per inadempimento, nonchè di trattenere la caparra versata fermo ed impregiudicato ogni diritto di penale salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
e) La merce è sempre resa franco stabilimento del costruttore della merce oppure se espressamente dichiarato franco sede della venditrice caricata su camion, anche se le spese del trasporto sono a carico della venditrice. L’imballo, calcolato al costo, è a carico dell’acquirente. . La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se spedita "franco arrivo".

Art. 3 CAPARRA CONFIRMATORIA:
Gli eventuali acconti versati dall’acquirente al momento della conclusione del contratto si devono intendere versati a titolo di caparra confirmatoria e come tali verranno trattenuti dalla venditrice ai sensi e per gli effetti dell’art. 1385 cc in caso di inadempimento da parte dell’acquirente. Se inadempiente è invece la venditrice che ha ricevuto la caparra confirmatoria l’altra parte può esigere soltanto la caparra versata maggiorata degli interessi legali.

Art. 4 MODALITÁ DI PAGAMENTO
a) Anteriormente alla consegna della merce, indipendentemente dal fatto che le spese di trasporto siano a carico della venditrice
b) In caso di pagamento dilazionato l’acquirente si impegna a consegnare alla venditrice al pronto del materiale i titoli di credito (pagherò cambiari e/o tratte accettate) debitamente sottoscritti.
c) In caso di pagamento a mezzo leasing, la parte acquirente si impegna a stipulare il contratto di leasing con una società di primaria importanza. Ai sensi dell’art 1510 codice civile la consegna e il collaudo del bene saranno effettuati presso la sede del costruttore oppure se espressamente dichiarato presso la sede della venditrice. Presso la sede della venditrice verranno altresì perfezionati tutti i documenti necessari a quest’ultima per ottenere il pagamento da parte della società di leasing. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della società di leasing di idonea documentazione completata in ogni sua parte. L’eventuale carico da parte della venditrice delle spese di trasporto del bene non comporta alcuna modifica al luogo di consegna e collaudo di cui sopra.


Art. 5 - PATTO DI RISERVATO DOMINO – RISERVA DI PROPRIETÁ – INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE – SOVE ET REPETE
I contratti di vendita a rate si intendono stipulati con riserva di proprietà. Il compratore acquistaerà la proprietà della merce col pagemtno integrale del prezzo. L’acquirente si impegna a non trasferire le macchine, gli impianti e attrezzature dal luogo di consegna senza previo consenso scritto rilasciato dalla venditrice, in ongi caso la venditrice si riserva la facoltà di trascrivere il patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1524 cc ai fini dell’opponibilità dell’opponibilità della riserva di propiretà nei confronti dei terzi acquirenti. Si richiamano comunque le disposizioni di cui agli art. 1523 e segg cc.

Fino all'integrale pagamento del prezzo la merce rimane di proprietà della ditta venditrice ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 1523 e segg. c.c.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ed in genere nel caso di inosservanza o violazione di una delle obbligazioni contrattuali da parte dell'acquirente, questi decadrà dal beneficio del termine e pertanto la venditrice avrà diritto di richiedere l'immediato pagamento dell'intera somma dovutale con gli interessi di mora e le spese, oppure di ritenere risolto di diritto il presente contratto per colpa del compratore con l'obbligo per quest'ultimo di immediata restituzione, a propria cura e spese, dei beini forniti in perfetto stato di conservazione e senza anormali deterioramenti,restando a carico del compratore ogni guasto e ogni deterioramento.
Le somme giá ricevute dalla venditrice, qualunque sia il loro ammontare, verranno trattenute dalla stessa venditrice a titolo di noleggio ed uso del macchinario ed anche come compenso e penalità anticipatamente stabilite a carico dell'acquirente.Nessuna eccezione potrà opporre il compratore al fine di evitare o ritardare il pagamento.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLA MERCE E DENUNZIA DEI VIZI GARANZIA.
I dati e le caratteristiche indicati nei cataloghi, listini ed illustrazioni della ditta venditrice hanno un carattere puramente informativo e non impegnativo.
Le denunzie di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. devono essere portate a conoscenza della ditta venditrice entro il termine di decadenza di otto giorni, nelle forme indicate dagli artt. 137 e segg. c.p.c.
Sono esclusi dalla garanzia i guasti derivanti dal logoramento naturale ovvero da trascuratezza o imperizia nell'uso e nella manutenzione dei macchinari. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i guasti dell'impianto elettrico, i guasti o difetti dei cuscinetti, ed in genere tutto ciò che non forma oggetto di garanzia da parte della casa costruttrice. E'esclusa altresi la manodopera per qualsiasi intervento.
La venditrice grantierà in condizioni normali di uso e di esercizio il regloare funzionamento dei prodotti per 6 (sei) mesi dalla data della consegna, intendendosi tale garanzia limitata all’obbligo per la venditrice di sostituire gratuitamento quelle parti che a giudizio della venditrice risuteranno difettose fatta eccezione per le parti di normale usura e le parti elettriche, mentre il costo del trasporto e la manodopera per la riparazione saranno a carico dell’acquirente. Oltre i limiti della suddetta granzia resta pertanto esclusa la possiblità da parte dell’acquirente di chiedere, la risolzione del contratto con espressa rinunzia sin d’ora a pretedere qualisvoglia risarciemnto di eventuali danni. L’acquirente decade dalla granzia se il difetto è ricollegabile per rapporto causale con: -riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da aziende diverse dalla venditrice – montaggio di pezzi e/o parti il cui impiego non risulta approvato dalla venditrice: - modifiche delle merci fornite eseguite da terzi successivamente alla vendita: mancata ottemperanza alle prescrizioni per l’uso e la manuutenzione delle macchine secondo le indicazioni contenute nel libretto istruzione di uso e manuntenzione o delle specifiche fornite dalla venditrice naturale usura dei comonenti, trattamento negligente, eccessive sollecitazioni e comunque per cause estranee al processo produttivo. Le parti sostituite passano nella disponbilità della venditrice.

Art. 7 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia le parti eleggono come unico inderogabile ed esclusivo Foro competente quello di Bolzano anche in caso di pagamento a mezzo cambiali e/o assegni.

Luogo realizzabile di tutti doveri che seguono questo contratto é senza eccezione la sede del fornitore.

Per le condizioni di vendità e tutte le relazioni tra fornitore e ordinante vale esclusivamente il diritto della reppublica italiana.

Il foro competente per una controversia la quale esce fuori dal rapporto del contratto come altri lamenti é a Bolzano Alto Adige.

Mischi Kurt - Mitterling 10, I-39010 Gargazzone (BZ)

Titolare responsabile : Mischi Kurt